Condominio, le norme cambiano ancora

Moreno Maini, presidente Anaci Chiavari - Tigullio
Moreno Maini, presidente Anaci Chiavari - Tigullio
Moreno Maini, presidente Anaci Chiavari – Tigullio

Non è più necessario costituire preventivamente un fondo che copra tutta la spesa in caso di lavori di ristrutturazioni. Altre novità dal decreto “Destinazione Italia” anche sulle sanzioni.

Nell’ultima puntata della rubrica condotta con Anaci, associazione degli amministratori condominiali, all’interno del programma RadioAzione, abbiamo parlato delle ultime, ulteriori novità di legge in materia di condominio. Ecco, di seguito, quanto riferito da Moreno Maini, presidente di Anaci Chiavari Tigullio:

 

“Con il DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l’avvio del piano “destinazione Italia” in vigore dal 24 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2013) sono state apportate modifiche alla legge 220/2012 relativa alla modifica del Codice Civile in materia di condominio.

 

Ricordiamo che ci sono rese necessarie 4 legislature e 16 anni per modifica il Codice Civile nella sua parte relativa al Condominio e la nuova stesura del testo avvenuta con le legge 220/2012 è entrata in vigore il 18/06/23013, ovvero 6 mesi dopo la sua promulgazione. Fatto inconsueto che evidenzia il fatto che lo stesso legislatore, conscio di aver partorito in aborto, sperava che nell’arco di questi 6 mesi potessero intervenire modifiche. Così non è successo. Per fortuna nei mesi successivi, su pressione delle Associazioni di categoria, il legislatore ha recepito alcune modifiche che sono state “infilate” del decreto legge 23/12/2013 che ha per oggetto tutt’altro argomento che il Codice Civile ed il condominio. E’ consuetudine purtroppo, il legislatore, in particolar modo a fine anno, utilizzi decreti per inserire in essi ogni sorta di disposizione anche se nulla ha a che fare con l’oggetto delle disposizione.

 

Vediamo quali sono queste modifiche:

 

Art.1120: per gli interventi relativi al contenimento del consumo energetico del condominio è stata ridotta la maggioranza necessaria. Oggi quindi per tali interventi è sufficiente la maggioranza semplice ovvero la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore dell’edificio.

 

Art.1130: Nel registro di anagrafe condominiale è stato eliminata la necessità che il singolo condominio debba fornire i dati relativi alla sicurezza del proprio appartamento. Questi dati (certificati, attestazioni,ecc) riguardano invece l’edificio ed i suoi impianti. Dovrà quindi l’Amministratore e non più i singoli condomini, attivarsi.

 

Art.1135: Per lavori straordinari per i quali è previsto, a contratto, un pagamento in avanzamento lavori, non è più necessario costituire, prima dell’inizio degli stessi, un fondo pari all’importo totale dei lavori medesimi. Il legislatore ha scoperto l’acqua calda. Da sempre per lavori di una certa entità economica, i pagamenti all’appaltatore vengono effettuati secondo il reale avanzamento lavori.

 

Art. 70 delle Disposizioni: La penale indicata da euro 200,00 ad euro 800,00 per le infrazioni al regolamento di condominio non si sapeva chi e come avrebbe dovuto applicarla. E’ stato stabilito che tale incombenza è di competenza dell’assemblea con una maggioranza pari alla maggioranza degli intervenuti che rappresentino metà del valore dell’edificio.

 

E’ stato infine stabilito che sarà compito del Ministero di Grazie e Giustizia determinare i requisiti per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220

 

Ultima modifica riguarda l’obbligatorietà per le compravendite immobiliari, per le locazioni, della certificazione energetica dell’immobile”.