Animali in condominio, le regole

Luigi Napolitano di Anaci Chiavari - Tigullio
Luigi Napolitano di Anaci Chiavari - Tigullio
Luigi Napolitano di Anaci Chiavari – Tigullio

La libertà di detenerli non è svincolata dal rispetto delle normative sulla civile convivenza. Dai Tribunali di Lucca e Genova ci sono già esempi recenti e chiarificatori. Ne parla l’amministratore.

Riportiamo, di sotto, il contenuto dell’intervento in diretta di Luigi Napolitano, questa mattina, durante il programma RadioAzione, nella rubrica di Radio Aldebaran e Anaci.

“Eccoci nuovamente ad affrontare l’argomento degli animali nel condominio;
la volta scorsa abbiamo discusso del diritto sancito dalla nuova normativa condominiale, di cui alla legge n. 220 del 11 dicembre 2012, in base alla quale non può essere vietato detenere “animali domestici” all’interno di un condominio, oggi ci soffermiamo sulle norme che i possessori degli animali sono tenuti a rispettare.

E’ infatti comprensibile che, l’accesso degli animali nel condominio, non può essere fuori da ogni regola.

Prima fra tutte l’ordinanza del Ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i proprietari dell’animale, di mantenere pulita l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e, nel caso di animali aggressivi, di applicare la museruola.

Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra indicate.
I proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile.

L’assemblea dei condomini, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali si presentasse l’esigenza di richiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili, diventa abilitata a proporre la domanda di allontanamento dell’animale dall’abitazione e, nel caso di immissioni rumorose, può essere ipotizzato il reato di “disturbo del riposo delle persone”.

Inoltre, non solo il condominio, ma ogni singolo condòmino che ritiene vengano lesi dei suoi diritti all’interno del complesso immobiliare, può fare ricorso al Giudice che si pronuncerà in merito.
Quindi senza la necessità di rispettare le maggioranze previste per una delibera assembleare.

In questo senso, è recente una sentenza del Tribunale di Lucca, che ha condannato la padrona di un cane a pagare un risarcimento di “ben” 35 mila euro ad una coppia di condomini, vicini di casa, esasperati dai continui latrati dell’animale.

Recentemente, anche in un comune della nostra riviera ligure, è stata “disturbata” la Procura della Repubblica per un cane che, poverino, ammalato, faceva i bisogni nel terrazzo, da dove, si dice, scendevano inevitabilmente al piano sottostante con le conseguenze che possiamo immaginare.

I due casi sopra citati inducono comunque ad una riflessione: Quale è il soggetto che sbaglia? l’animale, del quale ognuno di noi conosce i limiti, oppure l’essere umano, che non può omettere di gestirlo al meglio per non creare disagio al prossimo!

A questo proposito qualora un animale dovesse essere abbandonato per lungo tempo nel balcone o nelle abitazioni, si potrebbe ipotizzare anche il reato di “omessa custodia”.

Al di là di quanto previsto dalla normativa, nuova o vecchia che sia, occorre pertanto sempre utilizzare il buon senso e rammentare che in un rapporto di civile convivenza, i propri diritti sono anche i diritti degli altri cittadini, che convivono, in questo caso, con noi in un ambito comune che è il condominio”.